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IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER
GLI AMMINISTRATORI
La
crescente domanda di previdenza integrativa da parte di
figure professionali rientranti nell'ambito del lavoro
autonomo, e tra queste Amministratori, Sindaci e Consulenti
Aziendali che non beneficiano di alcun accantonamento
previdenziale né di alcuna indennità a scadenza di mandato,
impone alle compagnie di assicurazione rapidità e competenza
nell'adeguarsi al divenire di tali esigenze.
La
nostra Società mette a disposizione del potenziale cliente
un'attività di consulenza e supporto decisionale mirata a
fornire le migliori soluzioni per l'Azienda e
l'Amministratore.
INDENNITA'
DI FINE RAPPORTO PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
é
ormai noto come il Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(D.P.R. 917 del 22/12/86) entrato in vigore con il 1 gennaio
1988 abbia introdotto alcune importanti novità circa il
trattamento fiscale riservato alle indennità per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e, in particolare, riguardo ai cosiddetti
trattamenti di fine rapporto, o di fine mandato, per
amministratori di società.
L'interesse sul tema ha assunto dimensioni sempre più
rilevanti in virtù delle ampie ed evidenti possibilità che
esso offre nell'ambito delle polizze vita. L'assoluta
mancanza di specifici trattamenti previdenziali in favore di
lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali
(quali sono, appunto, gli amministratori) oltre che ai
vantaggi fiscali, finanziari e gestionali di tali prodotti,
hanno infatti indicato soluzione assicurativa uno degli
strumenti più convenienti per garantire un'adeguata
liquidazione anche a chi, all'interno della propria azienda,
riveste un ruolo di così vitale importanza. La complessità
della normativa ha per altro originato nel tempo l'insorgere
di interpretazioni e obiezioni di vario genere, alcune
legittime, altre, invece, dovute per lo più alla novità
dell'argomento in questione ed al suo relativamente scarso
approfondimento.
Questo intervento si propone pertanto di entrare nel merito
di tali obiezioni o, meglio, di quelle obiezioni che la
pratica e l'esperienza hanno fatto emergere come le più
frequenti e rilevanti. Abbiamo cercato di semplificare al
massimo, ove possibile, il linguaggio ed il gergo tipici di
un settore difficile quale quello fiscale e tributario; ci
si vorrà comunque scusare qualche necessario ricorso ai
termini di non immediata lettura. Si infatti ritenuto
opportuno,, in questa fase, affrontare la materia sul
versante meramente tecnico. Lo scopo dell'incontro odierno
sarà invece quello di fornire non solo gli eventuali, ed
opportuni, chiarimenti, ma anche l'identificazione e
l'approfondimento delle possibili argomentazioni e dei
possibili supporti pratici e comunicazionali relativi ad una
trattativa di tipo commerciale.
Spesabilità dell'accantonamento
L'art. 70, 3 comma, del Testo Unico consente di
imputare a ciascun esercizio la quota di spettanza
dell'amministratore per indennità di fine rapporto.
Dal
punto di vista della società, un primo vantaggio deriva
dalla piena deducibilità di tale accantonamento in base al
principio di competenza. Esso infatti rappresenta una
normale voce di spesa inerente la produzione del reddito,
alla stessa stregua dei compensi usualmente corrisposti
all'amministratore o per analogia, del T.F.R. di legge
previsto per i lavoratori dipendenti. Unica condizione per
la deducibilità è che l'amministratore maturi il diritto
all'indennità, ovvero che quest'ultima sia prevista
contrattualmente nello statuto o dall'assemblea, in base a
quanto stabilito dall'art. 2389 del Codice Civile.
Entità dell'accantonamento
Il 3 comma dell'art. 62 del Testo Unico ha eliminato
l'obbligo , stabilito dalla normativa previgente (art. 59
D.P.R. 597/73), di commisurazione dei compensi agli
amministratori soci con quelli spettanti agli amministratori
non soci.
Non
esiste quindi attualmente alcun vincolo legislativo che
condizioni la determinazione dell'ammontare dei compensi
riconosciuti agli amministratori, siano detti compensi
pecuniari, in natura ovvero differiti, se trattasi di
indennità di fine mandato.
Si
rientra pertanto nell'ambito di quanto sancito allo stesso
art. 2389 Codice Civile.
L'assemblea dei soci o degli azionisti di società di
capitale, oppure i soci di società di persone, sono organi e
soggetti legittimati con la più ampia autonomia a decidere
sui compensi in parola; in tale autonomia l'unico limite
risulta essere il rispetto del principio di congruità.
Non
esistono determinazioni oggettive al proposito, ma la
valutazione deve essere fatta caso per caso tenendo conto di
tutte le variabili che consentono l'identificazione di un
importo sostanzialmente congruo, commisurato cioè alla
realtà economica della società, ai suoi volumi di affari o
di reddito, all'attività di amministratore, ecc. A nulla
vale, inoltre, un eventuale raffronto con la liquidazione
prevista in favore dei lavoratori dipendenti data la
diversità della natura contrattuale, della normativa di
riferimento e, in ultima istanza, dei benefici
contributivo/previdenziali di cui il dipendente usufruisce.
Tassazione separata dell'indennità
Sulle indennità riconosciute per la cessazione
della carica di amministratore il legislatore concede il
beneficio della tassazione separata nel rispetto delle
condizioni di cui all'art. 16, comma 1, Let. c) ovvero in
presenza di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, così come descritti al 2 comma dell'art. 49.
L'imposta sull'indennità di spettanza dell'amministratore è
determinata applicando alla stessa aliquota corrispondente
al reddito medio netto conseguito dall'amministratore nel
biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla
percezione.
Solitamente, con la tassazione separata, risulta un'aliquota
ridotta, ma è comunque consentito optare, se lo si ritiene
più conveniente, per la tassazione nei modi ordinari. Nel
biennio antecedente alla scadenza dell'incarico l'assemblea
potrebbe peraltro deliberare una riduzione dei compensi e,
conseguentemente, dei redditi dell'amministratore e
dell'aliquota applicabile, sempreché ciò possa congruamente
corrispondere alla situazione economica aziendale.
Il requisito della data certa
Sempre l'art. 16, 1¡ comma, lett. c) del Testo
Unico (richiamata dal successivo art. 70) si sancisce che
l'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto; tale condizione deve essere
soddisfatta affinché l'amministratore possa usufruire della
tassazione separata.
Secondo alcuni, l'eventuale mancanza di tale atto non
pregiudica la possibilità per la società di poter dedurre le
quote di accantonamento stanziate; infatti, ad una
approfondita analisi della norma, emerge che le disposizioni
di legge di cui all'art. 70 riguardano esclusivamente le
norme regolanti i rapporti di lavoro tra amministratore e
società
Nella
interpretazione di atto. anteriore all'inizio del rapporto
la dottrina tributaria si è divisa ed ha proposto molteplici
soluzioni. Ciò è dovuto soprattutto alla non chiara stesura
dell'art. 16.
Parrebbe infatti plausibile intendere quell'atto...
anteriore all'inizio del rapporto come un chiaro tentativo
di evitare sin dall'origine eventuali manovre elusive,
attuate, cioè, spesando accantonamenti retroattivi.
D'altra parte, questa almeno incompleta stesura indice ad un
cauto realismo, intendendo pertanto l'atto. anteriore
all'inizio del rapporto quale anteriore all'inizio del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
prestato dall'amministratore.
Per
amministratori di prima nomina, o per società costituende,
non si presenta dunque alcuna difficoltà: sarà infatti
sufficiente inserire il diritto al percepimento della
indennità di fine rapporto nell'atto costitutivo o nel
novero dei compensi per l'amministratore stabiliti
dall'assemblea.
Diverso invece il caso di società già in essere ed in cui
l'amministratore sia già in carica. Alla luce di questa
restrittiva lettura della normativa si rende necessaria
l'interruzione del rapporto in corso e l'instaurazione di un
nuovo rapporto, che comprenda, cioè, anche il diritto
all'indennità.
Non
esiste una soluzione univoca per realizzare praticamente
quanto sopra; essa dovrà essere valutata in relazione alla
singola situazione, sulla base degli aspetti societari,
umani, motivazionali, nonché della tipologia e della durata
del mandato di amministratore in vigore al momento.
Ricordiamo però che l'art. 2383 Codice Civile prevede
espressamente la rieleggibilità degli amministratori; le
eventuali dimissioni di un amministratore, seguite dal
conferimento di un nuovo mandato, sono quindi prassi
pienamente ammissibile e che si configura quale cessazione e
instaurazione di due rapporti a tutti gli effetti distinti e
separati, anche nel contesto di un unica assemblea.
Quanto al requisito della data certa occorre distinguere tra
società di capitale e società di persone; le prime hanno due
possibili soluzioni per soddisfare tale condizione: si può
effettuare la registrazione del verbale di assemblea
relativo alla nomina degli amministratori presso l'ufficio
del registro, oppure, trascrivere tale verbale nel libro
delle assemblee e successivamente provvedere alla
vidimazione di detto registro presso un notaio o la
cancelleria commerciale del tribunale. In ambedue le ipotesi
il costo si aggira intorno alle 100/150 mila lire.
Relativamente alle società di persone, se lo statuto prevede
l'assemblea dei soci, sono attuabili le medesime operazioni
sopra descritte. In caso contrario, ogni singolo passaggio
dovrebbe essere compiuto mediante scritture private
autenticate o atti pubblici stipulati presso un notaio.
Trattasi infatti pur sempre di modifiche statutarie sia dove
l'atto costitutivo non abbia originariamente previsto tutti
i soci quali amministratori (per cui , perché si inizi un
nuovo rapporto di natura amministrativa con uno di essi ,
occorre ritoccare l'atto costitutivo) sia dove tutti i soci
siano amministratori (e quindi perché si abbia interruzione
del rapporto).Si suggerisce, peraltro, in tale sede, di far
inserire comunque una norma regolante le funzioni
dell'assemblea per ovviare, da l" in futuro, a problemi che
originano indubbi costi notarili.
L'utilizzo di programmi assicurativi sulla vita
Sul versante assicurativo occorre innanzitutto
specificare che tutto quanto sopra riportato vive
indipendentemente da qualsiasi modalità di impiego
dell'accantonamento. Se i due versanti, assicurativo e
fiscale, vengono usualmente fatti coincidere perché la
soluzione assicurativa presenta caratteristiche e
prerogative di sicuro interesse, anche sotto il profilo
prettamente tributario.
Va
comunque sottolineato come il costo spesabile sia unicamente
quello relativo all'accantonamento così come, per contro, il
premio assicurativo non costituisca una componente in natura
del reddito dell'amministratore. Esso infatti rappresenta
solo ed unicamente una delle possibili modalità di impiego
del denaro per far fronte ad un preciso obbligo
contrattuale. Ai fini fiscali, infatti, come tale denaro
venga impiegato non ha alcuna rilevanza. Il presupposto
resta comunque un o solo: l'eventuale decisione di avvalersi
di un programma assicurativo deve essere contestuale o
successiva all'atto di data certa sopra descritto e, quindi,
debba prevedere la sottoscrizione di una nuova ed apposita
polizza, escludendo a priori l'utilizzo di eventuali
contratti già in essere.
In
tal caso sarà opportuno optare per una polizza mista in
forma collettiva; mista , perché, prevedendo la liquidazione
di un capitale sia in caso di vita che in caso di morte
dell'assicurato, tutela pienamente azienda, amministratore
ed eredi di quest'ultimo a cui , rammentiamo, l'indennità
verrà liquidata in caso di decesso.
Collettiva, poiché la possibilità di inserire in un unico
contratto più assicurati, come nel caso di interi consigli
di amministrazione, per importi anche diversi e con
condizioni di miglior favore riservate agli interessati
rende questa soluzione sicuramente preferibile.
Le figure del contratto di assicurazione
Sia dal punto di vista motivazionale che da quello
fiscale esistono differenze a seconda che il beneficiario
della polizza sia l'amministratore (o suoi eredi) oppure la
società.
Infatti se per la parte relativa al cumulo dei versamenti
effettuati alla Compagnia assicuratrice, ovvero per il
corrispettivo dell'indennità accantonata e dovuta, non
sussistono dubbi circa l'assoggettamento a tassazione
separata in capo all'amministratore, sottili, ma
sostanziali, differenze riguardano l'imponibilità delle
plusvalenze maturate ed erogate al beneficiario della
polizza.
Secondo quanto previsto agli art. 3/42 del Testo Unico,
dalla legge 482/85 e dalla circolare Ministero delle Finanze
nr. 14 del 17 giugno 1987, alle plusvalenze derivanti dai
contratti assicurativi viene applicata, direttamente dalla
Compagnia, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del
12,50%, con un abbattimento del 2% della base imponibile per
ogni anno di durata contrattuale superiore al decimo. Ove il
beneficiario delle prestazioni garantite dalla polizza sia
l'amministratore, esso non sarà tenuto al versamento di
alcuna ulteriore imposta; ove, invece, quale beneficiario,
fosse indicata la società, una volta ricevute dalla
Compagnia le plusvalenze al netto della ritenuta, queste
ultime saranno trattate allo stesso modo dei proventi
derivanti da interessi esenti dall'imposta sul reddito dalle
persone giuridiche ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 601 (titoli
di stato ed assimilati).
Ne
deriva l'assoggettamento fiscale, sotto forma di
maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio, nel
momento di un eventuale ripartizione dei dividendi.
Va
comunque ricordato che - secondo l'Amministrazione
finanziaria- nei casi in cui la polizza sia stata stipulata
non in relazione ad un obbligo legislativo o contrattuale di
corresponsione dell'indennità di fine rapporto in questione,
bensì in relazione all'intento della società di garantire un
beneficio aggiuntivo al proprio collaboratore, l'importo dei
premi costituisce un elemento aggiuntivo dei compensi
(ovvero un benefit) e quindi una componente del reddito di
lavoro; conseguentemente l'importo di tali premi deve essere
compreso nella base imponibile degli emolumenti corrisposti
all'amministratore, applicandosi sugli stessi le relative
ritenute mentre le somme che saranno riscosse a scadenza
dall'amministratore o dai suoi eredi saranno assoggettate
soltanto al regime tributario tipico dei capitali derivanti
da contratti di assicurazione sulla vita (12,50 sulle
plusvalenze - completa esenzione in caso di premorienza).
Rammentiamo inoltre che, in ogni caso, il contratto può
ritenersi valido dove l'amministratore assicurato abbia
rilasciato dichiarazione scritta di accettazione della
polizza, secondo quanto previsto all'art. 1919 Codice
Civile. Inoltre, in relazione ai capitali assicurati, sono
previste le usuali visite mediche o gli accertamenti clinici
atti a stabilire il reale stato di salute dell'assicurato e
che possono essere effettuati avvalendosi di medici indicati
dalle Compagnia o da medici condotti e primari ospedalieri
mediante dichiarazioni rilasciate su apposita modulistica.
I vantaggi della soluzione assicurativa
Occorre, da subito, fare una precisazione: la
polizza si fa preferire sia a procedure di semplice
contabilizzazione dell'accantonamento sia ad altre forme di
investimento, quando sappia garantire, in qualsiasi momento
e per qualsiasi causa venga a cessare il rapporto di
collaborazione tra società ed amministratore, la
liquidazione di un importo pari , almeno, al controvalore
dei premi versati fino a quel momento, ovvero, all'indennità
effettivamente accantonata e dovuta.
Si
sottolinea come quel "in qualsiasi momento" sia condizione
necessaria nell'utilizzo di programmi assicurativi che non
prevedano penalizzazioni di sorta circa tempi e criteri di
possibile riscatto e consentano, conseguentemente, una
gestione contabile ed amministrativa di semplice attuazione.
In
tal caso, una polizza assicurativa sulla vita
dell'amministratore, in termini di "provvista", certezza del
rendimento, copertura del rischio di morte, impignorabilità
ed insequestrabilità dei capitali (data anche la natura
"privilegiata" dei trattamenti di fine rapporto), altrimenti
impossibili per altre forme di investimento, si presenta
come una soluzione sicuramente valida e competitiva.
Il premio assicurativo
Un'ultima considerazione riguarda le modalità di
versamento del premio assicurativo. Tre le soluzioni
possibili:
- polizze a premio annuo costante, ovvero dove il versamento
viene effettuato con ricorrenza annuale per un importo che
rimane invariabile per tutta la durata contrattuale;
- polizze a premio annuo rivalutabile, dove il versamento è
effettuato con ricorrenza annuale per un importo in
incremento durante tutta la durata contrattuale;
- polizze a premio unico, dove il contraente, pur se
obbligato al rispetto dei termini di differimento, non è
tenuto a versamenti ricorrenti.
La soluzione a premio annuo costante si presenta sicuramente
come la più favorevole; infatti escludendo a priori
l'ipotesi di un premio il cui continuo incremento potrebbe
rilevarsi controproducente per l'azienda, essa presenta
indubbi vantaggi gestionali e contabili. Pur con la
necessità di dover prevedere un importo congruo al di sotto
del quale non poter scendere per gli anni a venire, il costo
potrà essere agevolmente preventivato e la presenza di un
unico contratto comporta non pochi benefici sotto il profilo
amministrativo. Non è chiaramente il caso di un eventuale
programma a premio unico; l'azienda ha infatti la
possibilità di spesare l'accantonamento materialmente
effettuato nel corso dell'anno di esercizio e sarà quindi
tenuta alla sottoscrizione di tanti programmi assicurativi
quanti saranno gli anni di permanenza in carica
dell'amministratore.
Una
oggettiva difficoltà gestionale dunque, poiché ogni
versamento, anche diverso di anno in anno, determinerà un
contratto con durata e capitali assicurati stabiliti di
volta in volta in relazione all'età anagrafica
dell'amministratore. In ogni caso è comunque necessario
fissare a priori , nell'atto di data certa, i parametri che
indichino l'entità dell'accantonamento e del relativo premio
di assicurazione, sia esso in misura fissa o variabile: in
quest'ultimo caso è comunque consigliabile commisurarlo a
una percentuale sugli utili o sul fatturato della società se
non addirittura al compenso annuo dell'amministratore. Al
limite si potrebbe optare per una soluzione "ibrida", che
preveda cioè una base fissa, con premio costante, ed una
variabile attuata mediante premi unici ricorrenti. In tal
modo, infatti, possono essere tutelati al meglio gli
interessi di entrambe le parti in causa, siano esse
l'amministratore (con una sorta di "indennità minima
garantita") o la società mandante (per le naturali esigenze
di "flessibilità degli importi accantonabili, da stabilirsi
annualmente in relazione al reale andamento economico e di
bilancio dell'azienda).
PREMESSE E CASISTICA
Quanto di seguito riportato ( schema cronologico,
verbale d'assemblea e formalità da adottarsi per la
corresponsione di un'indennità di fine mandato in favore di
un amministratore di Società) si riferisce, per ragioni di
semplicità, ad una Società di capitali - nello specifico una
S.r.l. - il cui amministratore risulti in carica nel momento
in cui si intenda avviare tale procedura. Si rammenta
peraltro che:
1 Per
Società di nuova costituzione il diritto all'indennità può
essere previsto nell'atto costitutivo o nello statuto,
rinviando all'assemblea dei soci la "quantificazione
economica" dell'indennità medesima;
2 Per
amministratori di nuova nomina, in Società già costituite,
il diritto e l'entità all'indennità possono essere previsti
nel novero dei compensi stabiliti in sede di mandato;
3 Per
Società che prevedano la presenza di un Consiglio
d'Amministrazione sarà compito dell'assemblea dei soci
sancire il diritto all'indennità, rinviando al consiglio di
amministrazione lo stabilire l'entità dell'indennità per
quegli amministratori che ricoprano "particolari cariche"
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore
delegato);
4 Per
Società di capitali dove gli amministratori restino in
carica per un periodo di tempo predeterminato ( es. SPA -
durata del mandato = 3 anni) si rammenta che, in base all'Art.
2383 del Codice Civile, gli amministratori stessi sono
pienamente rieleggibili;
5 Per
Società di persone ove sia prevista la presenza della
"Assemblea dei Soci" l'iter procedurale da seguirsi non si
discosta da quello previsto per le società di capitali e di
seguito riportato. In caso contrario è sempre necessario il
ricorso ad un notaio che modifichi l'atto costitutivo.
6
Nota Bene: si ricorda che un'indennità di fine mandato può
essere corrisposta, oltre che all'amministratore, anche a
tutti gli altri collaboratori che abbiano con l'azienda un
rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" (
consulenti, procuratori, ecc.). In tal caso la procedura
risulterà assai semplificata poiché, date le minori
responsabilità connesse con l'attività prestata, essa si
limiterà ad una semplice comunicazione scritta da parte
della Società e controfirmata per accettazione da parte del
collaboratore. Inviata per raccomandata, essa costituirà
l'atto la cui data certa risulterà il timbro postale.
SCHEMA CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA
CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO IN FAVORE
DELL'AMMINISTRATORE
Convocazione (formale o informale, purché prevista dallo
statuto sociale) dell'assemblea dei soci per deliberare
sull'ordine del giorno come da scheda di delibera.
In sede di assemblea si avranno 5 fasi:
Fase
1: dimissioni dell'Amministratore Unico conseguenti alla non
previsione, in sede di mandato, di un'Indennità di Fine
Rapporto;
Fase
2: proposta effettuata da un socio e relativa alla revisione
dei compensi da corrispondersi all'Amministratore Unico di
nuova nomina anche attraverso l'attribuzione di "una
indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa";
Fase
3: proposta di rielezione dell'Amministratore Unico
dimissionario da parte del socio di cui al punto 2;
Fase
4: delibera di accoglimento delle dimissioni
dell'Amministratore Unico che resta in carica per
l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo
amministratore;
Fase
5: delibera di rielezione ad Amministratore Unico
dell'Amministratore dimissionario il quale riacquista la
pienezza dei poteri stabiliti dallo statuto con effetto dal
giorno successivo alla registrazione della delibera presso
l'Ufficio del Registro. Contestualmente riconoscimento di un
migliore trattamento economico integrato dall'accantonamento
annuale di una quota destinata a costituire un fondo da
erogare alla cessazione dell'Amministratore dall'incarico.
BOZZA DI VERBALE DI ASSEMBLEA
In data odierna, , alle ore si è tenuta presso la
sede sociale, in , via n¡ l'assemblea ordinaria della
Società S.r.l.
Assume la presidenza, in base a quanto previsto dallo
Statuto della Società, l'Amministratore Unico Signor .
Essendo rappresentato direttamente o per delega l'intero
capitale sociale, e non opponendosi alcuno dei soci si passa
alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno
e cioè:
1)
comunicazione delle dimissioni dell'Amministratore Unico e
nomina di un nuovo Amministratore;
2)
Eventuali e varie.
Previa l'approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea,
viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il
Signor .
Passando al primo punto posto all'ordine del giorno il
Presidente, nella sua veste di Amministratore Unico,
comunica che, non comprendendo il compenso attualmente
percepito di €........................(lire...............)
annue la previsione di un trattamento di fine rapporto, pur
essendone disciplinata la legittimità sotto il profilo
fiscale, ha rassegnato le proprie dimissioni in data
odierna, anche in ragione dell'aumentato carico di
responsabilità e del crescente impegno profuso per la
società.
Prende la parola il socio Signor.................., il quale
riconosce che i rilievi espressi dall'Amministratore Unico
sono motivati, sia sotto il profilo formale che sostanziale,
e che in effetti il compenso attualmente corrisposto, non
tenendo conto di un trattamento di fine rapporto, non è più
adeguato all'impegno e alla dedizione profuse a favore della
Società e propone pertanto che all'Amministratore Unico di
nuova nomina:
1)
venga attribuito un compenso di € ( ) per ogni anno o
frazione di anno di permanenza nell'incarico di
Amministratore svolto a favore della Società, con
l'applicazione ai compensi così definiti della normativa
fiscale vigente;
2)
sia corrisposto, in aggiunta a quanto proposto al punto
precedente , con decorrenza da stabilire e a titolo di
indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, un importo da determinare, in relazione ad
ogni anno intero o frazione di anno di esercizio nella
carica: ciò con applicazione anche in questo caso della
normativa fiscale prevista, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli : 16, primo comma, lettera
c); 49, secondo comma, lettera a); dell'art. 70, terzo comma
del DPR 22 dicembre 1986 n¡ 917.
Detto
socio propone inoltre che venga rieletto nella carica di
Amministratore Unico e alle nuove condizioni economiche
sottoposte all'approvazione dell'assemblea, il dimissionario
Signor , dandogli formalmente atto dell'impegno e della
piena validità dell'opera finora svolta a favore della
società.
Messa
ai voti la proposta, con la sola astensione
dell'Amministratore Unico, parte in causa:
L'Assemblea dei soci all'unanimità delibera:
1) di
accogliere le dimissioni presentate dall'attuale
Amministratore Unico, il quale viene invitato a continuare a
esercitare l'ordinaria amministrazione della Società fino al
momento in cui avrà efficacia la nomina di cui al punto
successivo;
2) di
rieleggere quale Amministratore Unico a tempo indeterminato
l'amministratore Unico dimissionario il quale assumerà le
funzioni del suo ufficio, nell'ambito dei pieni poteri
conferitigli dallo Statuto, a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui la presente delibera assume data
certa mediante deposito presso l'Ufficio del registro;
3) di
riconoscere a favore dell'Amministratore Unico, con pari
decorrenza, il compenso di € per ogni anno o frazione di
anno di permanenza nell'incarico;
4) di
riconoscere al medesimo, in aggiunta al compenso di cui al
punto precedente, il diritto a percepire, ad avvenuta
cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato
oppure per dimissioni, per ogni anno intero o frazione di
anno , un indennità denominata "di fine rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa".
5) di
autorizzare, con decorrenza dal mese successivo a quello
della nomina, per l'attuazione del provvedimento di cui al
punto 4), l'accantonamento annuale a carico del bilancio
della società della somma di € ( ), evidenziando
l'operazione in apposita voce patrimoniale denominata "Fondo
di accantonamento indennità di fine rapporto Amministratore
Unico";
6) di
autorizzare la Società, nella persona del Suo legale
rappresentante, ad accendere presso una primaria compagnia
di assicurazioni a nome della Società una polizza di
assicurazione sulla vita dell'Amministratore della Società
della durata di ( ) e legata ad un premio annuo costante di
importo pari alla quota di accantonamento, così come
stabilita al precedente punto 5); tale premio verrà coperto
dalla Società con autofinanziamento a credito sulle somme
accantonate nell'apposito Fondo. Quale beneficiario del
capitale garantito alla scadenza della polizza sarà
designato lo stesso Amministratore assicurato, il diritto a
beneficiare delle eventuali plusvalenze derivanti dalla
polizza assicurativa le quali sono da considerarsi
integrazioni della predetta indennità a titolo di ulteriore
apprezzamento dell'attività svolta dall'Amministratore
dimissionario.
Dopo
le deliberazioni di cui sopra, prende la parola
l'Amministratore Unico, Signor ,il quale, dando ampiamente
atto all'assemblea della sensibilità dimostrata ed
apprezzando il tenore e il merito di quanto deliberato,
dichiara di accettate la rielezione nella carica alle nuove
condizioni deliberate dall'assemblea odierna.
Passando al secondo punto all'ordine del giorno e nessuno
più chiedendo la parola il Presidente previa stesura,
lettura e approvazione del presente verbale, alle ore
dichiara sciolta l'assemblea.
Il
Segretario ______________________
Il
Presidente ______________________
DEFINIZIONE DI ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE
ALL'INIZIO DEL RAPPORTO
Atto: testo della delibera;
Di
data certa: risulta dalla "apposizione di data" effettuata
dall'ufficio del registro, o da vidimazione notarile,;
Anteriore all'inizio del rapporto: l'Amministratore unico
assume la piena titolarità dei propri compensi solo
successivamente alla registrazione dell'atto. |