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La disciplina della responsabilità per danno da prodotti
difettosi è stata radicalmente innovata dalla Direttiva comunitaria
374 del 1985.
L'art.1 della Direttiva dichiara: "Il produttore è responsabile del
danno causato da difetti del prodotto".
Prima di tutto è opportuno chiarire i concetti fondamentali di
produttore e prodotto.
Per produttore s'intende:
Il fabbricante del prodotto
finito o qualunque altro soggetto che apponga il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua
confezione.
Per prodotto s'intende:
ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o immobile.
La responsabilità del produttore
per il danno causato da un suo prodotto difettoso è giuridicamente
diversa a seconda che si tratti di danno alle cose o di danno alle
persone.
-
Danno alle cose: se il
prodotto difettoso ha danneggiato una cosa, bisogna fare
un'ulteriore distinzione:
- se la cosa danneggiata
appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore, si tratta di
responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta (art. 1494
comma 2° c.c.): il produttore dovrà risarcire il danno se non
prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi della cosa venduta;
- se la cosa danneggiata
appartiene all'utilizzatore finale, si tratta invece di
responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.), con una
variante ispirata ad esigenze di protezione del consumatore: non
spetta a questo di provare il rapporto di causalità fra difetto
del prodotto e danno subito, perché si presume la colpa del
produttore, il quale dovrà risarcire il danno a meno che non provi
che il danno non poteva essere causato dal suo prodotto.
L'inversione dell'onere della prova, fa sì che la responsabilità
da fatto illecito diventi responsabilità oggettiva, imputabile al
produttore, indipendentemente dalla prova della sua colpa, per il
solo fatto di avere messo in circolazione un prodotto difettoso.
-
Danno alle persone: nel caso
in cui il prodotto difettoso cagioni un danno ad una persona,
indipendentemente dal fatto che questa sia rivenditore o
utilizzatore finale, il produttore risponde per responsabilità
oggettiva.
SIGNIFICATO
TECNICO-GIURIDICO DI "SICUREZZA DEL PRODOTTO"
La direttiva comunitaria si ispira al principio fondamentale, per
cui ogni prodotto industriale, qualunque sia l'uso cui è destinato,
deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza. E l'art. 5
precisa che "un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza
che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
circostanze".
Il concetto di sicurezza del
prodotto è stato concepito in modo molto ampio, al fine di
proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e
nei suoi beni. Per sicurezza s'intende infatti:
- non solo l'effettiva idoneità all'uso per cui quel prodotto è
stato concepito,
- ma anche la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente
attendersi.
L'estensione del concetto di "sicurezza del prodotto" comporta, a
carico del produttore, un aumento considerevole dei danni a lui
imputabili, dovuti a difetti del prodotto. Infatti, accanto ai danni
dovuti tradizionalmente per difetti in fase di progettazione o
fabbricazione, il produttore, alla luce della nuova disciplina, è
chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti a difetti
manifestatisi nell'uso del prodotto da parte dell'utente.
In teoria la mancanza di cautele e diligenza da parte dell'utente
nell'uso di un prodotto dovrebbe escludere la responsabilità del
produttore, ma alla luce della nuova disciplina il confine fra i
doveri di sicurezza del produttore e uso diligente dell'utilizzatore
è diventato estremamente labile. Non basta più che il produttore
fornisca agli utenti semplici informazioni sulle caratteristiche del
prodotto o superficiali istruzioni d'uso. Come si ricava dal su
richiamato art. 5, egli deve "tenere conto di tutte le circostanze".
Pertanto le informazioni e le istruzioni devono poter essere
pienamente comprese da qualsiasi utilizzatore, di qualsiasi
formazioni culturale, per prevenire fraintendimenti o erronee
interpretazioni che, per la direttiva 374/1985, porterebbero quasi
inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del
produttore.
LA SICUREZZA DEL PRODOTTO NELLE NORME ISO
Data la severità della disciplina in tema di responsabilità
da prodotto difettoso, è quanto mai necessario che i Sistema Qualità
si preoccupino di garantire, accanto alla qualità del prodotto,
anche la sua sicurezza. La norma UNI EN ISO 9000/1, in particolare,
dispone:
-
l'identificazione di norme di
sicurezza applicabili al singolo prodotto;
-
l'esecuzione di prove di
valutazione del progetto, proprio al fine di verificarne la
sicurezza;
-
un'attenta analisi delle
istruzioni e delle avvertenze all'utilizzatore, dei manuali d'uso
o di manutenzione, del materiale promozionale, ecc., allo scopo di
contenere al massimo interpretazioni errate nell'uso del prodotto;
-
la predisposizione di mezzi di
rintracciabilità per facilitare il richiamo del prodotto;
-
la previsione di piani di
emergenza, per intervenire su prodotti che si rivelino difettosi o
insicuri.
Forse fra i requisiti del
Sistema Qualità, si tende a tralasciare quello della sicurezza, che
trova menzione solo in questa norma, ma esiste un evidente rapporto
di interconnessione fra qualità e sicurezza di un prodotto, in forza
del quale l'una è requisito intrinseco dell'altra e viceversa:
- in fase di progettazione di un prodotto, fra i requisiti di
qualità che devono essere tenuti presente, c'è quello della
sicurezza, nel senso che ogni progetto deve concepire il prodotto
conforme alle norme di sicurezza previste per la sua tipologia;
- in fase di realizzazione del prodotto (realizzazione intesa in
senso lato, comprensiva quindi del processo produttivo vero e
proprio e di tutte le attività successive alla produzione), la
qualità diventa a sua volta un requisito della sicurezza, nel senso
che un Sistema Qualità funzionante ed efficace può garantire che il
prodotto finito sia conforme a tutti i requisiti previsti in fase di
progettazione, fra i quali quello fondamentale della sicurezza, e di
conseguenza sia privo di difetti di fabbricazione che potrebbero
rivelarsi pericolosi per l'utente finale.
Premesso ciò siamo in grado di
mettere a disposizione del potenziale cliente un'attività di
consulenza e supporto decisionale mirata a fornire le migliori
soluzioni.
 
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medie Imprese
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